La Juventus avrà una nuova penalizzazione entro a fine del campionato: cosa emerge dagli atti
La Juventus avrà una nuova penalizzazione: verrà inflitta entro la fine del campionato
Sono state rese note le documentazioni con cui il Collegio di Garanzia dello sport ha motivato il dispositivo di sentenza contro la Juventus lo scorso 20 aprile. I bianconeri avevano fatto ricorso contro i quindici punti di penalizzazione ricevuti dalla Corte Federale d’Appello per il caso plusvalenze e, nel momento del ricorso, si sapeva che prima o poi una risposta definitiva sarebbe arrivata. In base a quanto emerge dai documenti - come fa anche notare Sportface - la Juventus subirà una nuova penalizzazione che verrà inflitta dalla Corte Federale d’Appello entro i prossimi 30 giorni e, quindi, prima della fine di questo campionato.
Le motivazioni di tale decisione
Il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, presieduto dalla presidente Gabriella Sandulli, ha rimandato la decisione finale alla Corte Federale d’Appello per motivare meglio i 15 punti inflitti anche per via della ”valutazione di accoglimento parziale dei ricorsi n. 17/2023 e n.18/2023, proposti dagli amministratori non esecutivi in relazione all’assetto sanzionatorio applicato dal Giudice Federale d’Appello, riverbera effetti anche sulla posizione della società Juventus F.C. S.p.A. nella specifica fattispecie contestata, rilevante conseguentemente ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 CGS FIGC, il quale sancisce il principio della responsabilità della società non solo per l’operato di chi la rappresenta, ma anche per l’operato dei dirigenti, dei tesserati e degli ulteriori soggetti individuati all’art. 2, comma, 2, del medesimo Codice. Considerato, infatti, che la misura della sanzione della penalizzazione inflitta alla Juventus F.C. S.p.A. risulta determinata in relazione alle accertate violazioni dei suoi rappresentanti e dei suoi dirigenti, nonché dei suoi amministratori senza delega, il venir meno, per l’accertato vizio motivazionale, della sanzione per questi ultimi si riflette, allo stato, anche sulla sanzione complessiva irrogata alla società e rende, quindi, necessaria una nuova valutazione della Corte Federale d’Appello sulle eventuali responsabilità dei singoli amministratori senza delega e poi anche della stessa società Juventus F.C. S.p.A.“.
La questione che aveva condotto al deferimento degli attuali ricorrenti era la ritenuta avvenuta reiterata alterazione delle evidenze contabili per effetto di numerose plusvalenze i cui valori erano stati ritenuti fittizi. Dopo il proscioglimento dei deferiti la Procura Federale ha, tuttavia, ricevuto una rilevantissima documentazione dalla Procura della Repubblica di Torino, dalla quale è emerso che effettivamente, come la Procura aveva sostenuto sin dal suo iniziale deferimento, vi era stata una voluta reiterata alterazione delle evidenze contabili per effetto di numerose plusvalenze i cui valori erano fittizi“. Scrive così il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, presieduto dall’avv. Gabriella Palmieri, nelle 75 pagine di motivazioni della sentenza sul processo plusvalenze per la Juventus che in terzo grado ha visto la restituzione temporanea dei 15 punti di penalizzazione ai bianconeri in attesa di una nuova pronuncia della Corte di Appello Federale. La precedenza sentenza, scrive il Collegio, non “può ritenersi in contrasto con i principi sul giusto processo, tenuto conto che, anche su fatti nuovi e decisivi che possono essere oggetto di una possibile revocazione di una precedente decisione, ai sensi del contestato art.63, comma 1, lettera d), del CGS della FIGC, le parti hanno la possibilità di difendersi nella nuova (eventuale) fase del giudizio davanti alla Corte Federale d’Appello, come è avvenuto nella fattispecie, e possono in tale sede far valere ogni eventuale loro ragione”.
LEGGI LA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE
“I fatti emersi dagli atti successivamente acquisiti – si legge ancora nelle motivazioni – dopo le due precedenti sentenze federali di proscioglimento sono, peraltro, pacificamente rilevanti ai fini disciplinari, come ritenuto dalla Corte Federale, e quindi decisivi ai fini di un rinnovato giudizio che poteva essere solo di revocazione, in relazione ai fatti già contestati, tenuto conto che il giudizio su tali contestazioni si era concluso con il proscioglimento dei deferiti a causa anche della mancata conoscenza degli elementi che erano stati poi trasmessi dalla Procura della Repubblica di Torino”.