Nel derby tra Lazio e Roma disputato poche settimane fa la Curva Nord che è il settore più caldo del tifo biancoceleste, si sarebbe resa protagonista di cori antisemiti. Per questo motivo il Giudice Sportivo ha decretato la chiusura del settore per una partita ma la pena é sospesa e non entrerà in vigore subito, mal nel momento in cui si dovesse verificare un nuovo episodio simile e aggiunta a questa potrebbe portare ad una squalifica per più incontri. Quindi col beneficio del dubbio gli ultras laziali potranno regolarmente prendere posto nel loro settore che al momento rimane aperto, nella sfida dello stadio Olimpico contro la Juventus in programma sabato 8 aprile alle ore 20:45

Di seguito il comunicato integrale:

"Il Giudice sportivo, considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, nei confronti dei sostenitori della Soc. Roma;

considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, nel corso della gara, “la Curva Nord tifoseria Lazio (100%)” intonava i cori suddetti e pertanto, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28, comma 4, CGS, ai fini della punibilità
degli stessi; considerata, in particolare, l’obiettiva gravità delle manifestazioni discriminatorie, avuto riguardo a durata, ripetitività, dimensione e percemzione, sicuramente rilevanti ai sensi del richiamato art. 28, commi 1 e
4, C.G.S.

ritenuto, nondimeno, di dover valorizzare, anche ai fini dell’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 29 C.G.S., nonché della sospensione condizionale di cui all’art. 28, comma 7, C.G.S., la disponibilità ed il comportamento collaborativo della Soc. Lazio nel coadiuvare le Forze dell’ordine nell’attività di individuazione dei responsabili e nel prevenire, anche con pubblica dissociazione, il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni;
180/602
P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori. Dispone, per i motivi suddetti, la sospensione della pena per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28, comma 7, CGS con l’esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione”.

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